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[1]Agli ufficiali insegnanti presso le accademie, scuole e corsi dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e del Corpo della guardia di finanza sono dovute, per per ciascun mese di effettivo insegnamento, le seguenti indennita' lorde mensili: Colonnelli, capi- tani di vascello e gradi superiori Altri gradi Insegnamenti di: ------- ------- 1ª categoria......... 3.690 3.520 2ª "......... 2.240 2.130 3ª "......... 1.350 1.280
[2]Le indennita' suddette sono dovute anche agli ufficiali comandati presso accademie, scuole o corsi a coprire posti vacanti di insegnamento per i quali sia prevista la corresponsione delle indennita' stesse.
Testo in vigore dal 30 dicembre 1955 al 9 ottobre 2010
