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Nei caso di cumulo di due insegnamenti di differenti materie, viene ridotta della meta' una delle due indennita', se uguali; e la minore, se disuguali. Nel caso di cumulo di tre insegnamenti, spetta l'importo di due indennita', se uguali, e la maggiore di esse piu' la meta' di ciascuna delle altre due, se disuguali.

Testo in vigore dal 30 dicembre 1955 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1955-12-05;1305~art3 · fonte del testo