Per le prestazioni rese nell'ambito del Comune di residenza, ai tecnici radiologi non appartenenti alla Amministrazione dello Stato, incaricati di assistere i medici provinciali nelle ispezioni previste dall'articolo 4 del regio decreto 28 gennaio 1935, n. 145, viene corrisposta una indennita' oraria di lire 700. L'onere relativo fara' carico al capitolo n. 55 dello stato di previsione della spesa del Ministero della sanita' per l'esercizio finanziario 1961-62 e sui corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

Testo vigente dal 30 ottobre 1962

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urn:nir:stato:legge:1962-09-27;1481~artunico · fonte del testo