[1]L'articolo 24 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1968, n. 680, e' sostituito dal seguente: "Art. 24. - 1) Servizio di radio-diagnostica. I tecnici sanitari di radiologia medica:
- a)sono autorizzati ad effettuare direttamente, su prescrizione medica - anche in assenza del medico radiologo - i radiogrammi relativi agli esami radiologici dell'apparato scheletrico, del torace e dell'addome, senza mezzi di contrasto, secondo le indicazioni di carattere generale preventivamente definite dal medico radiologo, sia nel servizio radiologico centralizzato che nelle strutture decentrate;
- b)collaborano con il medico radiologo in tutte le restanti indagini diagnostiche di competenza radiologica. La continuita' o la saltuarieta' della presenza fisica del medico radiologo durante l'effettuazione delle indagini di cui alla presente lettera b) viene stabilita dal medico radiologo stesso in ragione delle esigenze del caso.
- 2)Servizio di radioterapia. I tecnici sanitari di radiologia medica collaborano direttamente con i medici radioterapisti nell'ambito delle seguenti attivita':
- a)impostazione del trattamento, ivi comprese tutte le indagini collaterali ad esso complementari;
- b)operazioni dosimetriche inerenti al trattamento, anche in collaborazione con il servizio di fisica sanitaria;
- c)effettuazione e controllo della centratura e della eventuale simulazione;
- d)preparazione ed impiego di mezzi ausiliari di centratura e immobilizzazione del paziente o irradiazione;
- e)controllo dell'efficienza degli impianti e loro predisposizione all'uso;
- f)caricamento, scaricamento dei dispositivi per terapia nella fase successiva al caricamento e recupero delle sorgenti;
- g)operazioni necessarie all'allestimento delle dosi radio-attive da somministrare ai pazienti;
- h)controllo delle eventuali contaminazioni;
- i)decontaminazione degli oggetti ed ambienti contaminati;
- l)effettuazione del trattamento radioterapico predisposto dal radio-terapista e suo controllo durante tutta la durata della seduta secondo le indicazioni ricevute;
- m)tenuta ed aggiornamento delle registrazioni dei trattamenti e del registro di carico e scarico del materiale radio-attivo;
- n)carico, custodia e scarico del materiale radioattivo e della strumentazione tecnica;
- o)collaborazione con il medico radio-terapista ed il servizio di fisica sanitaria per quanto concerne la dosimetria e gli altri atti inerenti la radioprotezione;
- p)preparazione e posizionamento del paziente. I tecnici sanitari di radiologia medica espletano, inoltre, ogni altra operazione tecnica richiesta dal medico radio-terapista.
- 3)Servizio di medicina nucleare. I tecnici sanitari di radiologia medica addetti ai servizi di medicina nucleare:
- a)prendono in consegna le sorgenti radio-attive, curando il loro carico e scarico oltre che lo smaltimento dei rifiuti radio-attivi; segnalano al preposto il movimento e la giacenza del materiale radio-attivo e provvedono alle relative registrazioni;
- b)effettuano le operazioni necessarie all'allestimento delle dosi radio-attive da somministrare ai pazienti e da manipolare in vitro ed ogni altra operazione concernente il lavoro di camera calda;
- c)se necessario, accettano il paziente, ne accertano i dati anagrafici, provvedono alla registrazione ed archiviazione dei risultati delle operazioni tecniche effettuate ed al trattamento dei fotoscintigrammi;
- d)controllano l'efficienza delle apparecchiature che predispongono per l'uso. Collaborano con il medico nucleare nell'effettuazione delle indagini e nella rilevazione e registrazione dei dati anche mediante impiego di elaboratori elettronici;
- e)collaborano con il medico nucleare in studi ed esami in vitro mediante l'uso di apparecchiature atte a rilevare la presenza di radio-nuclidi nei campioni;
- f)provvedono alla decontaminazione e controllo della vetreria e degli oggetti o ambienti contaminati ed attuano tutte le operazioni inerenti alla radioprotezione, secondo la vigente normativa;
- g)effettuano ogni altra operazione tecnica richiesta dal medico nucleare.
- 4)Servizio di fisica sanitaria. I tecnici sanitari di radiologia medica coadiuvano i responsabili dei servizi di fisica sanitaria per la risoluzione dei problemi di fisica nell'impiego di isotopi radioattivi, di sorgenti di radiazione per la terapia, la diagnostica e la ricerca e, con l'esperto qualificato, nella sorveglianza fisica per la protezione contro le radiazioni ionizzanti.
- 5)Apparecchiature nell'ambito del servizio di radiologia. I tecnici sanitari di radiologia medica assumono la responsabilita' del corretto uso delle apparecchiature loro affidate, controllano la loro efficienza, individuano gli eventuali inconvenienti tecnici e si adoperano, quando e' possibile, ad eliminarli; possono altresi' esprimere il proprio parere tecnico in fase di collaudo di installazione di nuove apparecchiature nonche' dopo l'esecuzione di eventuali riparazioni.
- 6)Trattamento del materiale radiografico e documentazione fotografica. I tecnici sanitari di radiologia medica effettuano tutte le operazioni concernenti il trattamento del materiale sensibile; possono altresi' provvedere alla riproduzione e riduzione del materiale iconografico.
- 7)Attivita' collaterali. I tecnici sanitari di radiologia medica che con provvedimento del medico autorizzato siano stati allontanati, in via cautelativa temporanea o permanente, dalle zone controllate, perche' affetti da patologia professionale specifica, sono adibiti, a richiesta, prioritariamente nell'ambito del settore radiologico, alle pratiche di accettazione del paziente, alla sua registrazione, all'archiviazione degli esami praticati, alla rilevazione periodica dei dati statistici, nonche' al carico e scarico del materiale ricevuto in dotazione".
[2]--------------- Nota redazionale Il testo del presente articolo e' gia' integrato con le correzioni apportate dall'avviso di rettifica pubblicato in G.U. 16/2/1983, n. 45 durante il periodo di "vacatio legis". E' possibile visualizzare il testo originario accedendo alla versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.
Testo vigente dal 9 febbraio 1983
