A favore dei tecnici di radiologia medica che alle dipendenze o per conto di qualsiasi amministrazione pubblica o privata esplichino detta mansione, e' istituita una indennita' di "rischio da radiazione" nella misura unica mensile di lire 30.000. 1 Tale indennita', per i tecnici radiologi dipendenti da amministrazioni dello Stato, non e' cumulabile con altre eventualmente fruite a titolo di lavoro nocivo e rischioso o per profilassi.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

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La L. 27 ottobre 1988, n. 460 (con l'art. 1, comma 2) ha disposto che "Al personale medico e tecnico di radiologia di cui al comma 1 dell'articolo 58 del decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1987, n. 270, l'indennita' mensile lorda di L. 30.000, corrisposta ai sensi della legge 28 marzo 1968, n. 416, e' aumentata a L. 200.000 a decorrere dal 1› gennaio 1988".

Testo vigente dal 18 novembre 1988

Versioni nel tempoStampa / PDF

Corte costituzionale

2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 154/2012

    Questione inammissibile
    21 giugno 2012

    Va dichiarata la manifesta inammissibilità della questione in quanto il giudice rimettente coinvolge nel dubbio di legittimità costituzionale una nutrita gamma di previsioni normative, via via succedutesi nel tempo, senza puntualizzare alcunché in ordine alla relativa specifica pertinenza alla vicenda oggetto del giudizio a quo .

    Art. 3 cost. · Art. 32 cost. · Art. 36 cost. · Art. 1 Indennita' di rischio da radiazione per i tecnici di radiologia medica

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 4/1993

    Questione infondata
    5 gennaio 1993

    Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, secondo comma, della legge n. 460 del 27 ottobre 1988 (Modifiche ed integrazioni alla legge 28 marzo 1968, n. 416, concernente l'istituzione delle indennità di rischio da radiazioni per i tecnici di radiologia medica) sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 32 della Costituzione, dal Tribu…

    Art. 3 cost. · Art. 32 cost. · Art. 1 Indennita' di rischio da radiazione per i tecnici di radiologia medica · Art. 1 Modifiche ed integrazioni alla legge 28 marzo 1968, n. 416, concernente l'istituzione delle indennita' di rischio da radiazioni per i tecnici di radiologia medica

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1968-03-28;416~art1 · fonte su Normattiva