Articolo abrogato dalla l. 30 luglio 1973, n. 477.
Abrogato dal 1 settembre 1973
Articolo abrogato dalla l. 30 luglio 1973, n. 477.
Abrogato dal 1 settembre 1973
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1966
Confronto con la versione in vigore dal 6 giugno 1966 al 1 settembre 1973. 107 parole tolte, 9 parole aggiunte.
tolto: I compensi giornalieri previsti dagli articoli 1, 2 e 4 della legge 30 gennaio 1962, n. 14, rispettivamente per il personale di segreteria e per il personale ausiliario degli istituti e delle scuole di istruzione secondaria, spettano anche ai dipendenti dei predetti istituti appartenenti ad altre carriere di personale non insegnante che siano presenti in servizio nel periodo degli esami e siano adibiti a lavori attinenti allo svolgimento degli esami stessi. Tali compensi sono corrisposti per i soli giorni in cui i dipendenti interessati siano adibiti ai predetti lavori, e secondo le misure previste dai citati articoli 1, 2 e 4 per gli impiegati delle carriere corrispondenti.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 30 LUGLIO 1973, N. 477
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1966-05-20;335~art3 · fonte del testo