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I compensi giornalieri previsti dagli articoli 1, 2 e 4 della legge 30 gennaio 1962, n. 14, rispettivamente per il personale di segreteria e per il personale ausiliario degli istituti e delle scuole di istruzione secondaria, spettano anche ai dipendenti dei predetti istituti appartenenti ad altre carriere di personale non insegnante che siano presenti in servizio nel periodo degli esami e siano adibiti a lavori attinenti allo svolgimento degli esami stessi. Tali compensi sono corrisposti per i soli giorni in cui i dipendenti interessati siano adibiti ai predetti lavori, e secondo le misure previste dai citati articoli 1, 2 e 4 per gli impiegati delle carriere corrispondenti.

Testo in vigore dal 6 giugno 1966 al 1 settembre 1973

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1966-05-20;335~art3 · fonte del testo