All'onere annuo di lire 403.584.000 derivante dalla presente legge sara' fatto fronte, per l'anno finanziario 1965, con riduzione degli stanziamenti del capitolo 1761, per lire 277.500.000, del capitolo 1841, per lire 49.000.000, del capitolo 2001, per lire 1.500.000, del capitolo 2002, per lire 9.000.000, del capitolo 2003, per lire 1.500.000, del capitolo 2004, per lire 2.000.000, del capitolo 2005, per lire 21.000.000, del capitolo 2006, per lire 2.000.000, del capitolo 2007, per lire 30.000.000, del capitolo 2081, per lire 4.584.000 e del capitolo 2082, per lire 5.500.000, dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'anno finanziario suddetto. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Testo vigente dal 17 novembre 1965

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urn:nir:stato:legge:1965-10-31;1245~art2 · fonte su Normattiva