All'onere annuo di lire 635.000.000 derivante dall'applicazione della presente legge sara' fatto fronte mediante riduzione degli stanziamenti dei capitoli n. 2013 (lire 55 milioni), n. 2031 (lire 255.000.000) e n. 2301 (lire 325.000.000) dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'anno finanziario 1968 e dei corrispondenti capitoli degli esercizi successivi. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Testo vigente dal 22 marzo 1968
