All'onere annuo di lire 607 milioni derivante dall'applicazione della presente legge sara' fatto fronte mediante riduzione degli stanziamenti dei capitoli n. 2301 (lire 208 milioni), n. 2012 (lire 165 milioni) e n. 2031 (lire 234 milioni) dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'anno finanziario 1967 e dei corrispondenti capitoli dello stesso stato di previsione per gli anni successivi. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Testo vigente dal 27 luglio 1967

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urn:nir:stato:legge:1967-07-09;563~art5 · fonte del testo