Art. 2 — Modalità di erogazione
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L'indennita' di cui all'articolo 1 viene erogata dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) a seguito di apposita domanda in carta libera, corredata da un certificato medico rilasciato dalla unita' sanitaria locale competente per territorio, attestante la data di inizio della gravidanza e quella presunta del parto ovvero dell'aborto spontaneo o terapeutico. In caso di adozione o di affidamento preadottivo, ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184, l'indennita' di maternita' di cui all'articolo 1 spetta, sulla base di idonea documentazione, per tre mesi successivi all'effettivo ingresso del bambino nella famiglia a condizione che questo non abbia superato i sei anni di eta'. L'INPS provvede d'ufficio agli accertamenti amministrativi necessari.
Testo in vigore dal 7 gennaio 1988 al 27 aprile 2001
