Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 7 gennaio 1988 al 27 aprile 2001. Leggi il testo vigente →

L'indennita' di cui all'articolo 1 viene erogata dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) a seguito di apposita domanda in carta libera, corredata da un certificato medico rilasciato dalla unita' sanitaria locale competente per territorio, attestante la data di inizio della gravidanza e quella presunta del parto ovvero dell'aborto spontaneo o terapeutico. In caso di adozione o di affidamento preadottivo, ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184, l'indennita' di maternita' di cui all'articolo 1 spetta, sulla base di idonea documentazione, per tre mesi successivi all'effettivo ingresso del bambino nella famiglia a condizione che questo non abbia superato i sei anni di eta'. L'INPS provvede d'ufficio agli accertamenti amministrativi necessari.

Testo in vigore dal 7 gennaio 1988 al 27 aprile 2001

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1987-12-29;546~art2 · fonte su Normattiva