Art. 1 — Indennità giornaliera di gravidanza e puerperio
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 26 marzo 2001, n. 151.
Abrogato dal 27 aprile 2001
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 26 marzo 2001, n. 151.
Abrogato dal 27 aprile 2001
Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.
Sono costituzionalmente illegittimi - per contrasto con gli artt. 3, 32 e 37 della Costituzione - gli artt. 1 e 3 della legge 29 dicembre 1987, n. 546, nella parte in cui non prevedono la corresponsione dell'indennità di maternità a favore delle imprenditrici agricole a titolo principale. La carenza di tutela per le lavoratrici in questione appare infatti ingiustificata in quanto determina una inammissibile diseguaglianza nell'ambito della medesima categoria delle lavoratrici autonome e, in particolare, rispetto alle coltivatrici dirette, alle quali il trattamento di maternità è già attribuito, e confligge, inoltre, con l'esigenza di tutela della salute della madre e del bambino, specialmente nelle fasi più delicate della gravidanza e del puerperio.
Art. 1 Indennita' di maternita' per le lavoratrici autonome · Art. 3 Indennita' di maternita' per le lavoratrici autonome
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.
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urn:nir:stato:legge:1987-12-29;546~art1 · fonte su Normattiva