Indennita' di maternita' per le lavoratrici autonome

Art. 7 — Variazioni dei contributi

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Al fine di assicurare l'equilibrio delle singole gestioni previdenziali, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, sentito il consiglio di amministrazione dell'INPS, con proprio decreto stabilisce le variazioni dei contributi di cui all'articolo 6, comma 1, in misura percentuale uguale alle variazioni delle corrispettive idennita'.

Testo in vigore dal 7 gennaio 1988 al 27 aprile 2001

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1987-12-29;546~art7 · fonte su Normattiva