Art. 7 — Variabilità dei contributi
Il primo comma dell'articolo 13 della legge 20 settembre 1980, n. 576, e' sostituito dal seguente: "La percentuale di cui all'articolo 10, primo comma, lettera a), puo' essere variata, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, ogni due anni, con effetto dal 1 gennaio successivo. Essa non puo' eccedere il 15 per cento. La prima variazione puo' avvenire nel 1983, con effetto dal 1 gennaio 1984".
Testo vigente dal 20 febbraio 1992
