Indennita' di maternita' per le lavoratrici autonome
Art. 8 — Trasferimento fondi
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 7 gennaio 1988 al 27 aprile 2001. Leggi il testo vigente →
I fondi di cui all'articolo 23 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, debbono essere versati all'INPS al momento dell'entrata in vigore della presente legge.
Testo in vigore dal 7 gennaio 1988 al 27 aprile 2001
