Riforma dell'Opera di previdenza a favore del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato

Art. 23 — Trasferimento di attività e passività conseguenti all'assistenza creditizia

Sono trasferite all'Opera di previdenza le attivita' e passivita' della "Gestioni dei mutui al personale delle ferrovie dello Stato" e quelle del "Fondo di garanzia cessioni delle ferrovie dello Stato" comprese le somme comunque accantonate sino all'entrata in vigore della presente legge per effetto delle ritenute praticate al personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato in base all'articolo 4 della legge 2 marzo 1954, n. 19. Ai trasferimenti patrimoniali previsti nel comma precedente si provvede con decreto del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile, sulla base dei dati consuntivi delle gestioni autonome "Mutui al personale" e "Fondo garanzia cessioni" risultanti dal rendiconto generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato per l'anno finanziario in corso al momento dell'entrata in vigore della presente legge.

Testo vigente dal 29 dicembre 1973

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urn:nir:stato:legge:1973-12-14;829~art23 · fonte su Normattiva