Indennita' di maternita' per le libere professioniste

Art. 2 — Termini e modalità della domanda

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L'indennita' di cui all'articolo 1 e' corrisposta dalla competente cassa di previdenza e assistenza per i liberi professionisti, a seguito di apposita domanda presentata dall'interessata a partire dal compimento del sesto mese di gravidanza ed entro il termine perentorio di centottanta giorni dall parto. La domanda, in carta libera, deve essere corredata da certificato medico comprovante la data di inizio della gravidanza e quella presunta del parto, nonche' dalla dichiarazione redatta ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni, attestante l'inesistenza del diritto alle indennita' di maternita' di cui alle leggi 30 dicembre 1971, n. 1204, e successive modificazioni, e 29 dicembre 1987, n. 546, e successive modificazioni. L'indennita' di maternita' spetta in misura intera anche nel caso in cui, dopo il compimento del sesto mese di gravidanza, questa sia interrotta per motivi spontanei o terapeutici. Le competenti casse di previdenza e assistenza per i liberi professionisti provvedono d'ufficio agli accertamenti amministrativi necessari.

Testo in vigore dal 17 dicembre 1990 al 27 aprile 2001

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1990-12-11;379~art2 · fonte su Normattiva