Art. 3 — Indennità in caso di adozione o di affidamento preadottivo
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L'indennita' di cui all'articolo 1 spetta altresi' per l'ingresso del bambino adottato o affidato in preadozione, a condizione che non abbia superato i sei anni di eta'. La domanda, in carta libera, deve essere presentata dalla madre alla competente cassa di previdenza e assistenza per i liberi professionisti entro il termine perentorio di centottanta giorni dall'ingresso del bambino e deve essere corredata da idonee dichiarazioni, ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni, attestanti l'inesistenza del diritto a indennita' di maternita' per qualsiasi altro titolo e la data di effettivo ingresso del bambino nella famiglia. Alla domanda di cui al comma 2 va allegata copia autentica del provvedimento di adozione o di affidamento preadottivo.
Testo in vigore dal 17 dicembre 1990 al 27 aprile 2001
