Indennita' di maternita' per le libere professioniste

Art. 4 — Indennità in caso di aborto

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 17 dicembre 1990 al 27 aprile 2001. Leggi il testo vigente →

In caso di aborto, spontaneo o terapeutico, verificatosi non prima del terzo mese di gravidanza, l'indennita' di cui all'articolo 1 e' corrisposta nella misura pari all'80 per cento di una mensilita' del reddito o della retribuzione determinati ai sensi dei commi 2 e 3 del citato articolo 1. La domanda deve essere corredata da certificato medico, rilasciato dalla USL che ha fornito le prestazioni sanitarie, comprovante il giorno dell'avvenuto aborto spontaneo o terapeutico e deve essere presentata alla competente cassa di previdenza e assistenza per i liberi professionisti entro il termine perentorio di centottanta giorni dalla data dell'aborto.

Testo in vigore dal 17 dicembre 1990 al 27 aprile 2001

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1990-12-11;379~art4 · fonte su Normattiva