Art. 4 — Indennità in caso di aborto
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In caso di aborto, spontaneo o terapeutico, verificatosi non prima del terzo mese di gravidanza, l'indennita' di cui all'articolo 1 e' corrisposta nella misura pari all'80 per cento di una mensilita' del reddito o della retribuzione determinati ai sensi dei commi 2 e 3 del citato articolo 1. La domanda deve essere corredata da certificato medico, rilasciato dalla USL che ha fornito le prestazioni sanitarie, comprovante il giorno dell'avvenuto aborto spontaneo o terapeutico e deve essere presentata alla competente cassa di previdenza e assistenza per i liberi professionisti entro il termine perentorio di centottanta giorni dalla data dell'aborto.
Testo in vigore dal 17 dicembre 1990 al 27 aprile 2001
