Art. 5 — Copertura degli oneri
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Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede con un contributo annuo a partire dal 1991 di lire 18.000 a carico di ogni iscritto a casse di previdenza e assistenza per i liberi professionisti. Il contributo e' annualmente rivalutato con lo stesso indice di aumento dei contributi dovuti in misura fissa di cui all'articolo 22 della legge 3 giugno 1975, n. 160, e successive modificazioni. Al fine di assicurare l'equilibrio delle gestioni delle singole casse di previdenza e assistenza per i liberi professionisti, il Ministro del tesoro, sentito il parere dei rispettivi consigli di amministrazione, stabilisce, anche con separati decreti, la variazione dei contributi di cui al presente articolo. Con la stessa procedura prevista dal comma 1, i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro, accertato che le singole casse di previdenza e assistenza per i liberi professionisti abbiano disponibilita' finanziarie atte a far fronte agli oneri derivanti dalla presente legge, possono decidere misure di contribuzione ridotte rispetto a quanto previsto dal citato comma 1 o la totale eliminazione di detto contributo.
Testo in vigore dal 17 dicembre 1990 al 27 aprile 2001
