Norme sul riordinamento del Fondo di previdenza per il personale dipendente dalle aziende private del gas
Art. 30 — Costituzione delle posizioni assicurative degli iscritti e dei pensionati nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e per i superstiti e copertura dei relativi oneri
Articolo abrogato dalla l. 3 marzo 1987, n.61.
Abrogato dal 20 marzo 1987
