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Ai sottoindicati personali civili di ruolo e non di ruolo dell'Amministrazione militare, che effettuino le ordinarie prestazioni di servizio durante le ore serali e notturne, compete un'indennita' nella misura oraria indicata nel successivo art. 2, non cumulabile con i compensi normali ed eccezionali previsti dagli articoli 2 e 6 del decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 19, e fatto comunque salvo il trattamento piu' favorevole:

  • a)personale dell'Esercito addetto a lavorazioni a ciclo continuo;
  • b)personale degli aiutanti capotecnici della Marina addetto al servizio radiotelegrafico alle dipendenze dello Stato Maggiore;
  • c)personale subalterno della Marina addetto al servizio dei fari e dei segnalamenti marittimi;
  • d)personale dell'Aeronautica appartenente alle categorie dei geofisici, assistenti di aerologia, cartografi, direttori di aeroporti civili, marconisti, telegrafisti-telescriventisti, centralinisti-telefonisti, assistenti di meteorologia, assistenti dei collegamenti, ingegneri dei collegamenti, tecnici di meteorologia;
  • e)personale dell'Aeronautica appartenente a categorie diverse da quelle indicate nella precedente lettera d), qualora sia addetto ai servizi delle telecomunicazioni, della assistenza al volo e della direzione degli aeroporti.

Testo in vigore dal 14 giugno 1954 al 25 novembre 1973

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1954-05-19;276~art1 · fonte del testo