Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 14 giugno 1954 al 25 novembre 1973. Leggi il testo vigente →
Ai sottoindicati personali civili di ruolo e non di ruolo dell'Amministrazione militare, che effettuino le ordinarie prestazioni di servizio durante le ore serali e notturne, compete un'indennita' nella misura oraria indicata nel successivo art. 2, non cumulabile con i compensi normali ed eccezionali previsti dagli articoli 2 e 6 del decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 19, e fatto comunque salvo il trattamento piu' favorevole:
- a)personale dell'Esercito addetto a lavorazioni a ciclo continuo;
- b)personale degli aiutanti capotecnici della Marina addetto al servizio radiotelegrafico alle dipendenze dello Stato Maggiore;
- c)personale subalterno della Marina addetto al servizio dei fari e dei segnalamenti marittimi;
- d)personale dell'Aeronautica appartenente alle categorie dei geofisici, assistenti di aerologia, cartografi, direttori di aeroporti civili, marconisti, telegrafisti-telescriventisti, centralinisti-telefonisti, assistenti di meteorologia, assistenti dei collegamenti, ingegneri dei collegamenti, tecnici di meteorologia;
- e)personale dell'Aeronautica appartenente a categorie diverse da quelle indicate nella precedente lettera d), qualora sia addetto ai servizi delle telecomunicazioni, della assistenza al volo e della direzione degli aeroporti.
Testo in vigore dal 14 giugno 1954 al 25 novembre 1973
