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A decorrere dal 1 gennaio 1970, gli agenti della carriera ausiliaria degli uffici locali dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni possono essere autorizzati a domanda, per esigenze di servizio, a far uso di mezzo motorizzato di loro proprieta', purche' abbiano contratto idonea assicurazione per responsabilita' civile, secondo i criteri che saranno stabiliti dall'amministrazione stessa, con titolo ad una indennita' forfettaria di lire trecento per ogni giornata di effettivo servizio, per gli oneri a carico dell'agente derivanti dall'impiego ed uso del proprio mezzo e per la guida di esso, qualunque sia la lunghezza del percorso.1 Per la responsabilita' verso terzi si applicano le disposizioni dell'ultimo comma dell'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. L'amministrazione puo' autorizzare, in luogo del mezzo motorizzato, l'uso della bicicletta di proprieta' del dipendente corrispondendo, in tal caso, un'indennita' di lire cento per ogni giornata di effettivo servizio.23 Il rilascio delle autorizzazioni non deve comunque comportare una spesa superiore a lire 620 milioni per l'anno finanziario 1970 e a lire 1.308 milioni per gli anni finanziari successivi.

Gli interventi su questo articolo(3)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 21 dicembre 1972, n. 819

1

La L. 21 dicembre 1972, n. 819 ha disposto (con l'art. 2) che "L'indennita' forfettaria, di cui al primo comma dell'articolo 1 della legge 15 dicembre 1969, n. 971, e' stabilita in lire 430 per ogni giornata di effettivo servizio".

D.P.R. 6 gennaio 1978, n. 919

2

con decorrenza dal 1 settembre 1977

Il D.P.R. 6 gennaio 1978, n. 919 ha disposto (con l'art. 19, comma 1) che "Indennita' per l'uso di bicicletta di proprieta' del dipendente Le indennita' previste dal terzo comma dell'art. 1 della legge 15 dicembre 1969, n. 971, e dall'ultimo comma dell'art. 22 dell'allegato alla legge 11 febbraio 1970, n. 29, sono fissate in L. 200 per ogni giornata di effettivo servizio". Lo stesso decreto ha inoltre disposto (con l'art. 30, comma 1) che "Le disposizioni di cui al presente decreto hanno validita' a decorrere dal 1 settembre 1977".

D.P.R. 6 gennaio 1978, n. 919, come modificato dal D.P.R. 23 dicembre 1980, n. 985

3

Il D.P.R. 6 gennaio 1978, n. 919, come modificato dal D.P.R. 23 dicembre 1980, n. 985 ha disposto (con l'art. 19) che "L'indennita' per l'uso di bicicletta di proprieta' del dipendente, prevista dall'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 6 gennaio 1978, n. 919, e' stabilita nella misura di L. 500 (cinquecento) per ogni giornata di effettivo servizio".

Testo in vigore dal 6 febbraio 1981 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

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Rinviano a questo articolo

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Che cosa è cambiato dal 6 febbraio 1981

Confronto con la versione in vigore dal 18 febbraio 1979 al 6 febbraio 1981.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.P.R. 6 gennaio 1978, n. 919, come modificato dal D.P.R. 23 dicembre 1980, n. 985

    Il D.P.R. 6 gennaio 1978, n. 919, come modificato dal D.P.R. 23 dicembre 1980, n. 985 ha disposto (con l'art. 19) che "L'indennita' per l'uso di bicicletta di proprieta' del dipendente, prevista dall'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 6 gennaio 1978, n. 919, e' stabilita nella misura di L. 500 (cinquecento) per ogni giornata di effettivo servizio".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1969-12-15;971~art1 · fonte del testo