I cittadini italiani che, in applicazione degli Accordi in materia economico-finanziaria conclusi a Washington fra l'Italia e gli stati Uniti d'America il 14 agosto 1947 e resi esecutivi con il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 31 dicembre 1947, n. 1747, hanno perduto l'esercizio dei diritti indicati nel seguente comma del presente articolo possono chiedere l'equa indennita' in lire prevista al paragrafo 8 del l'art. 1 del Memorandum d'intesa concernente il regolamento di determinati claims del tempo di guerra e di questioni connesse, facente parte dei detti Accordi. Tale indennita', puo' essere richiesta nei casi in appresso:

  • a)per danno accertato derivante dal sequestro e dalla divulgazione, da parte del Governo degli Stati Uniti d'America, di ritrovati tecnici brevettati o no, conformemente ai programmi applicati dal detto Governo per l'acquisto e la divulgazione dei ritrovati stessi in rapporto allo stato di guerra, nonche' per danno accertato derivante dall'uso, da parte di qualsiasi persona negli Stati Uniti d'America, delle informazioni cosi' divulgate;
  • b)per perdita accertata di canoni o di altri compensi o diritti a ricevere canoni o altri compensi, per uso - nel periodo dal 1 settembre 1939 al 31 dicembre 1945 - di invenzioni, brevetti o diritti di brevetto posseduti negli Stati Uniti d'America ovvero soggetti a restituzione, in base al Memorandum d'intesa riguardante i beni italiani negli Stati Uniti d'America e taluni claims di cittadini degli Stati Uniti d'America, facente parte degli Accordi indicati al primo comma del presente articolo.

Testo vigente dal 7 gennaio 1949

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urn:nir:stato:legge:1948-11-24;1493~art1 · fonte del testo