Dall'indennita' prevista all'art. 1 della presente legge (debbono detrarsi le somme che gli aventi diritto potranno ottenere sia dal Governo degli Stati Uniti d'America, sia dai titolari delle licenze, non gravate da canoni e non esclusive, concesse dal detto Governo. Nel computo del danno deve tenersi debito conto dei benefici eventualmente derivanti dalle disposizioni con tenute nell'allegato XV, lettera a), del Trattato di pace fra l'Italia, e le Potenze Alleate ed Associate, firmato a Parigi il 10 febbraio 1947.

Testo vigente dal 7 gennaio 1949

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urn:nir:stato:legge:1948-11-24;1493~art2 · fonte del testo