[1]Accordo Integrativo del Trattato di amicizia, commercio e navigazione tra la Repubblica italiana e gli Stati Uniti d'America. (Washington, 26 settembre 1951).

[2]La Repubblica italiana e gli Stati Uniti d'America, desiderando dare ulteriore incoraggiamento agli investimenti di capitali in imprese di riconosciuta utilita' da un Paese all'altro e consapevoli del contributo che a tal fine puo' essere costituito dall'ampliare i principi di equo trattamento enunciati con il Trattato di amicizia, commercio e navigazione firmato a Roma il 2 febbraio 1948, hanno stabilito di concludere un accordo integrativo e a tale scopo hanno nominato come loro Plenipotenziari,

[3]IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA:

[4]GIUSEPPE PELLA, Ministro del bilancio della Repubblica italiana, e IL PRESIDENTE DEGLI STATI UNITI D'AMERICA:

[5]DEAN ACHESON, Segretario di Stato degli Stati Uniti d'America, i quali, avendo notificato l'un l'altro i loro pieni poteri ed avendoli trovati nelle forme dovute, hanno concordato sui seguenti articoli:

[6]Articolo I.

[7]I cittadini e le persone giuridiche ed associazioni di ciascuna Alta Parte Contraente non saranno sottoposti nei territori dell'altra Alta Parte Contraente a misure arbitrarie o discriminatorie che abbiano in particolare per conseguenza

  • a)d'impedire il loro effettivo controllo e l'amministrazione delle imprese che essi abbiano ricevuto il permesso di stabilire o di acquistare; oppure:
  • b)di pregiudicare altri loro diritti ed interessi relativamente a tali imprese od investimenti da essi effettuati sotto forma di apporto di fondi (prestiti, partecipazioni azionarie o altro) materiali, macchinari, servizi, processi di produzione, patenti, ritrovati tecnici o altro. Ciascuna Alta Parte Contraente si impegna a non agire in maniera discriminatoria nei riguardi di cittadini e persone giuridiche e associazioni dell'altra Alta Parte Contraente cosi' che essi possano ottenere a condizioni normali i capitali, i procedimenti e i ritrovati tecnici occorrenti per lo sviluppo economico.

Testo vigente dal 1 settembre 1960

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urn:nir:stato:legge:1960-08-01;910~arti · fonte del testo