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L'indennita' per lavoro nocivo e rischioso e' dovuta in misura intera per le giornate di effettiva presenza in servizio e di effettivo impiego presso i laboratori e servizi di cui all'articolo 1, nonche' per le giornate di assenza dovute a malattia o infortunio dipendenti da causa di servizio.
Testo in vigore dal 17 novembre 1964 al 9 settembre 1973
