Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 9 settembre 1973 al 25 novembre 1973. Leggi il testo vigente →
Provvedimento abrogato dalla l. 7 agosto 1973, n. 519.
Abrogato dal 9 settembre 1973
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 9 settembre 1973 al 25 novembre 1973. Leggi il testo vigente →
Provvedimento abrogato dalla l. 7 agosto 1973, n. 519.
Abrogato dal 9 settembre 1973
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
3 versioni dal 1964
Confronto con la versione in vigore dal 17 novembre 1964 al 9 settembre 1973. 48 parole tolte, 9 parole aggiunte.
tolto: L'indennita' per lavoro nocivo e rischioso e' dovuta in misura intera per le giornate di effettiva presenza in servizio e di effettivo impiego presso i laboratori e servizi di cui all'articolo 1, nonche' per le giornate di assenza dovute a malattia o infortunio dipendenti da causa di servizio.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 7 AGOSTO 1973, N. 519
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1964-11-02;1159~art2 · fonte del testo