Articolo abrogato dal d.p.r. 19 ottobre 1977, n. 846.
Abrogato dal 11 dicembre 1977
Articolo abrogato dal d.p.r. 19 ottobre 1977, n. 846.
Abrogato dal 11 dicembre 1977
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1961
Confronto con la versione in vigore dal 16 novembre 1961 al 11 dicembre 1977. 77 parole tolte, 11 parole aggiunte.
tolto: Le prove di esame sono distinte secondo le carriere indicate nell'articolo primo. Esse consistono in due traduzioni, una dal tedesco in italiano ed una dall'italiano in tedesco, e in una prova orale. I brani da tradurre vengono dettati e non e' consentito l'uso del vocabolario. La prova orale consiste in un colloquio. Per il personale di cui alle lettere c) e d) del primo comma dell'articolo 1, e' richiesta soltanto una prova orale di traduzione e colloquio.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 19 OTTOBRE 1977, N. 846
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1961-10-23;1165~art4 · fonte del testo