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Le prove di esame sono distinte secondo le carriere indicate nell'articolo primo. Esse consistono in due traduzioni, una dal tedesco in italiano ed una dall'italiano in tedesco, e in una prova orale. I brani da tradurre vengono dettati e non e' consentito l'uso del vocabolario. La prova orale consiste in un colloquio. Per il personale di cui alle lettere c) e d) del primo comma dell'articolo 1, e' richiesta soltanto una prova orale di traduzione e colloquio.

Testo in vigore dal 16 novembre 1961 al 11 dicembre 1977

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