I dipendenti delle amministrazioni dello Stato di cui all'articolo 1 della presente legge, che alla data di entrata in vigore della stessa siano sprovvisti del requisito della conoscenza della seconda lingua, hanno facolta' di frequentare corsi di seconda lingua con il riconoscimento di un assegno speciale di cui al successivo articolo 4. I corsi di cui al comma precedente, istituiti per ciascuna delle due lingue nell'ambito delle iniziative previste dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, si svolgeranno fuori del normale orario di lavoro per complessive 160 ore annue e secondo un programma definito dalla direzione dei corsi stessi, nell'arco di dieci mesi. Al termine di ciascun corso annuale gli iscritti vengono dichiarati idonei alla frequenza del corso successivo dalla direzione dei corsi stessi. Nel caso di giudizio di inidoneita' viene interrotta la corresponsione dell'assegno di studio di cui al successivo articolo 4, ferma restando la possibilita' per il dipendente di sostenere una successiva prova di idoneita' dopo un periodo di tempo stabilito dalla direzione dei corsi. Conseguita la idoneita' viene ripristinata l'indennita' di cui al successivo articolo 4 prevista per il corso successivo. I corsi di cui al presente articolo saranno tenuti per un periodo di anni sette.

Testo vigente dal 21 agosto 1980

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urn:nir:stato:legge:1980-08-13;454~art3 · fonte su Normattiva