Art. 37 — Indennità di lingue estere agli interpreti e traduttori
Agli impiegati del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, nominati interpreti di lingue estere e traduttori, compete una indennita' giornaliera di lire quattrocentoquaranta. Per la conoscenza di ciascuna lingua oltre la prima, compete un compenso suppletivo giornaliero di lire centottanta. Le indennita' predette non si corrispondono durante i periodi di assenza dal servizio per qualsiasi causa, esclusi quelli per congedo ordinario, quelli per congedo speciale a seguito d'infortunio e quelli per infermita' riconosciute dipendenti da causa di servizio, sempreche' coincidenti con giornate feriali. 11
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.P.R. 11 maggio 1976, n. 269 come modificato dal D.P.R. 23 dicembre 1980, n. 985
11Il D.P.R. 11 maggio 1976, n. 269 come modificato dal D.P.R. 23 dicembre 1980, n. 985 ha disposto (con l'art. 3) che le misure delle indennita' giornaliere di lingue estere agli interpreti e traduttori, stabilite dai commi primo e secondo dell'art. 37 dell'allegato alla legge 11 febbraio 1970, n. 29, sono elevate rispettivamente a L. 1000 ed a L. 450."
Testo vigente dal 6 febbraio 1981
