Gli studenti iscritti ad uno dei corsi di laurea funzionanti in Viterbo, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, sono ammessi ad iscriversi presso le corrispondenti facolta' statali o riconosciute dallo Stato nell'anno di corso immediatamente successivo a quello per i quali essi abbiano superato complessivamente almeno la meta' degli esami previsti dal piano di studi. Sono riconosciuti validi ai medesimi studenti, ai fini della prosecuzione degli studi, gli insegnamenti seguiti e gli esami superati in Viterbo, purche' essi superino una prova d'esame in corrispondenza di ogni anno di corso precedente a quello per il quale ottengono l'iscrizione nelle universita' statali o riconosciute. L'esame di cui al comma precedente sara' scelto dallo studente fra quelli ritenuti caratterizzanti l'anno del corso di studi; la scelta della disciplina d'esame sara' sottoposta all'approvazione del consiglio di facolta'. L'iscrizione dovra' essere richiesta entro e non oltre sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Testo vigente dal 18 aprile 1979

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urn:nir:stato:legge:1979-04-03;122~art14 · fonte su Normattiva