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Al maggior onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 1.300.000 per l'esercizio 1951-52, si fara' fronte mediante una riduzione di uguale ammontare degli stanziamenti del capitolo 66 dello stato di previsione della spesa, del Ministero delle finanze per l'esercizio 1951-52. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.
Testo in vigore dal 25 febbraio 1952 al 14 gennaio 1956
