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[1]Chiunque abbia riportato, a causa di vaccinazioni obbligatorie per legge o per ordinanza di una autorita' sanitaria italiana, lesioni o infermita', dalle quali sia derivata una menomazione permanente della integrita' psico-fisica, ha diritto ad un indennizzo da parte dello Stato, alle condizioni e nei modi stabiliti dalla presente legge. L'indennizzo di cui al comma 1 spetta anche ai soggetti che risultino contagiati da infezioni da HIV a seguito di somministrazione di sangue e suoi derivati, nonche' agli operatori sanitari che, in occasione e durante il servizio, abbiano riportato danni permanenti alla integrita' psico-fisica conseguenti a infezione contratta a seguito di contatto con sangue e suoi derivati provenienti da soggetti affetti da infezione da HIV. I benefici di cui alla presente legge spettano altresi' a coloro che presentino danni irreversibili da epatiti post-trasfusionali. I benefici di cui alla presente legge spettano alle persone non vaccinate che abbiano riportato, a seguito ed in conseguenza di contatto con persona vaccinata, i danni di cui al comma 1; alle persone che, per motivi di lavoro o per incarico del loro ufficio o per potere accedere ad uno Stato estero, si siano sottoposte a vaccinazioni che, pur non essendo obbligatorie, risultino necessarie; ai soggetti a rischio operanti nelle strutture sanitarie ospedaliere che si siano sottoposti a vaccinazioni anche non obbligatorie.

[2]AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Testo in vigore dal 6 marzo 1992 al 28 luglio 1997

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Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 1, dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 32290/2025

    11 dicembre 2025
    • ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA
    • PRESTAZIONI ASSISTENZIALI

    L'indennizzo aggiuntivo, disciplinato dall'art. 1 della l. n. 229 del 2005, deve essere riconosciuto a decorrere dall'entrata in vigore della medesima legge ai soggetti che, a tale data, risultano già titolari dell'indennizzo base, secondo le previsioni dell'art. 1, comma 4, primo periodo, del d.m. Salute del 6 ottobre 2006, intervenuto ad attuare le previsioni della fonte primaria, come si desume, oltre che dai lavori preparatori, dal dato letterale inequivoco del citato art. 1, comma 4, che preclude ogni altra opzione interpretativa.

    Art. 1

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db — Synthos Logic (CC BY 4.0).

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 181/2023

    Ha colpito questo articolo
    26 settembre 2023

    Il principio di solidarietà impone alla collettività di essere “solidale” con il singolo che subisce un danno per essersi attenuto alla condotta raccomandata dalle pubbliche autorità a tutela dell’interesse collettivo. ( Precedenti: S. 118/2020 – mass. 43420; S. 268/2017 – mass. 40636; S. 107/2012 ) Se il rilievo costituzionale della salute come interesse della collettività (art. 32 Cost.) giustifica l’imposizione per legge di trattamenti sanitari obbligatori, esso non postula il sacrificio della salute individuale a quella collettiva. Cosicché, ove tali trattamenti obbligatori comportino il rischio di conseguenze negative sulla salute di chi a essi è stato sottoposto, il dovere di solidarietà, previsto dall’art. 2 Cost., impone alla collettività, e per essa allo Stato, di predisporre in suo favore i mezzi di una protezione specifica consistente in una «equa indennità». ( Precedenti: S. 15/2023 – mass. 45317; S. 5/2018 – mass. 39690; S. 27/1998; S. 258/1994 – mass. 20856; S. 307/1990 – mass. 15628) Il dovere della collettività di riconoscere la tutela – consistente nel diritto all’indennizzo in favore di chi subisca una menomazione permanente dell’integrità psico-fisica per essersi sottoposto a un trattamento vaccinale – sussiste se il singolo si è attenuto a un comportamento che oggettivamente persegue la finalità di proteggere la salute generale; ciò che rileva, infatti, è l’esistenza di un interesse pubblico alla promozione della salute collettiva tramite il trattamento sanitario. Affinché, dunque, si instauri una corrispondenza fra il comportamento individuale e tale obiettivo è necessario e sufficiente, da un lato, che l’autorità pubblica promuova campagne di informazione e di sollecitazione dirette a raccomandare la somministrazione del vaccino non solo a tutela della salute individuale, ma con la precipua funzione di assicurare la più ampia immunizzazione possibile a difesa della salute collettiva e, da un altro lato, che la condotta del singolo si attenga alla profilassi suggerita dall’autorità pubblica. ( Precedenti: S. 118/2020; S. 268/2017 – mass. 40636; S. 107/2012; S. 423/2000 ). La ragione determinante del diritto all’indennizzo risiede nel perseguimento con la propria condotta dell’interesse collettivo alla salute e non nell’obbligatorietà in quanto tale del trattamento, la quale è semplicemente strumento per il perseguimento di tale interesse. ( Precedenti: S. 118/2020; S. 107/2012; S. 226/2000 – mass. 25439 ). (Nel caso di specie, è dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 2, 3 e 32 Cost., l’art. 1, comma 1, della legge n. 210 del 1992, nella parte in cui non prevede il diritto a un indennizzo, alle condizioni e nei modi stabiliti dalla medesima legge, a favore di chiunque abbia riportato lesioni o infermità, da cui sia derivata una menomazione permanente della integrità psico-fisica, a causa della vaccinazione contro il contagio da papillomavirus umano-HPV. La disposizione censurata dalla Corte d’appello di Roma, sez. quarta lavoro, viola il principio di solidarietà, pregiudica irragionevolmente chi spontaneamente si attiene alla condotta richiesta dagli organi preposti alla difesa del diritto alla salute della collettività – rispetto a coloro il cui comportamento è adesivo a un obbligo giuridico presidiato da rimedi deterrenti – e priva di ogni tutela il diritto alla salute di chi si è sottoposto al vaccino, anche nell’interesse della collettività. Si ravvisa, infatti, nella vaccinazione in esame il presupposto della prolungata e diffusa campagna di informazione e di raccomandazione, da parte delle autorità sanitarie pubbliche, circa l’opportunità di sottoporsi ad essa, a presidio della salute del singolo, dei soggetti a rischio, dei più fragili e, in definitiva, della collettività intera. Né l’attitudine della detta campagna a ingenerare affidamento nella popolazione è scalfita dalla circostanza che essa sia stata inizialmente demandata alle regioni, avendo la loro attività trovato ampi riscontri e corrispondenze nei piani vaccinali nazionali e in atti ulteriori che prescindono da riferimenti territoriali specifici).

    Art. 1 Indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati

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  • Sentenza n. 118/2020

    Ha colpito questo articolo
    23 giugno 2020

    È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 2, 3 e 32 Cost., l'art. 1, comma 1, della legge n. 210 del 1992, nella parte in cui non prevede il diritto a un indennizzo, alle condizioni e nei modi stabiliti dalla medesima legge, a favore di chiunque abbia riportato lesioni o infermità, da cui sia derivata una menomazione permanente della integrità psico-fisica, a causa della vaccinazione contro il contagio dal virus dell'epatite A. La norma censurata dalla Corte di cassazione, sez. lavoro, esclude che la natura solo raccomandata della vaccinazione in esame - operata, nel caso di specie, nella Regione Puglia - consenta il diritto all'indennizzo in capo ai soggetti che lamentino, quale sua conseguenza, lesioni o infermità di carattere irreversibile. Poiché, in presenza di una campagna vaccinale, è naturale che si sviluppi negli individui un affidamento nei confronti di quanto consigliato dalle autorità sanitarie, va conseguentemente riconosciuto che, in virtù dei parametri evocati, è necessaria la traslazione in capo alla collettività, favorita dalle scelte individuali, degli effetti dannosi che da queste eventualmente conseguano, in quanto la ragione che fonda il diritto all'indennizzo del singolo riposa su un dovere di solidarietà, laddove le conseguenze negative per l'integrità psico-fisica derivino da un trattamento sanitario, obbligatorio o raccomandato che sia. Né assumono rilievo, nel caso di specie, considerazioni relative al carattere meramente regionale della campagna vaccinale, oppure al suo essersi indirizzata prevalentemente nei confronti di una determinata platea di soggetti "a rischio", o la circostanza che la vaccinazione raccomandata in questione, per tali soggetti, appartenga alle prestazioni gratuite garantite dal Servizio sanitario nazionale. In primo luogo, infatti, la campagna vaccinale ha trovato riscontri e corrispondenze nei piani vaccinali nazionali (in particolare quello 2017-2019), nonché in una specifica raccomandazione del Ministero della salute del 26 luglio 2017. In secondo luogo, quel che conta è l'affidamento che il singolo, a rischio o non, ripone nella raccomandazione delle autorità sanitarie. In terzo luogo, eventuali vincoli di ordine finanziario non giustificano l'esonero dall'obbligo d'indennizzo, in presenza delle condizioni previste dalla legge. ( Precedenti citati: sentenze n. 55 del 2019, n. 268 del 2017, n. 110 del 2012, n. 293 del 2011, n. 107 del 2012, n. 423 del 2000 n. 226 del 2000, n. 27 del 1998 e n. 342 del 1996 ). L'univoco tenore della disposizione segna il confine in presenza del quale il tentativo di interpretazione conforme deve cedere il passo al sindacato di legittimità costituzionale; d'altra parte, quando il giudice a quo abbia consapevolmente reputato che il tenore della disposizione censurata impone una determinata interpretazione e ne impedisce altre, eventualmente conformi a Costituzione, la verifica delle relative soluzioni ermeneutiche non attiene al piano dell'ammissibilità, ed è piuttosto una valutazione che riguarda il merito della questione. ( Precedenti citati: sentenze n. 50 del 2020, n. 221 del 2019, n. 133 del 2019, n. 83 del 2017, n. 82 del 2017 e n. 232 del 2013 ). Nell'orizzonte epistemico della pratica medico-sanitaria, la distanza tra raccomandazione e obbligo è assai minore di quella che separa i due concetti nei rapporti giuridici. In ambito medico, raccomandare e prescrivere sono azioni percepite come egualmente doverose in vista di un determinato obiettivo. ( Precedenti citati: sentenze n. 137 del 2019 e n. 5 del 2018 ). La previsione del diritto all'indennizzo - in conseguenza di patologie in rapporto causale con una vaccinazione obbligatoria o raccomandata - non deriva affatto da valutazioni negative sul grado di affidabilità medico-scientifica della somministrazione di vaccini. Al contrario, tale previsione completa il "patto di solidarietà" tra individuo e collettività in tema di tutela della salute e rende più serio e affidabile ogni programma sanitario volto alla diffusione dei trattamenti vaccinali, al fine della più ampia copertura della popolazione. ( Precedenti citati: sentenze n. 5 del 2018, n. 268 del 2017 e n. 107 del 2012 ).

    Art. 1 Indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 268/2017

    Ha colpito questo articolo
    14 dicembre 2017

    Correttamente la Corte d'appello di Milano - al fine di estendere ai soggetti danneggiati da vaccinazione antinfluenzale il diritto all'indennizzo previsto dall'art. 1, comma 1, della legge n. 210 del 1992 - ha sollevato questione di costituzionalità di tale disposizione, avendo ravvisato nel tenore testuale di essa, espressamente riferito alle menomazioni permanenti derivanti da vaccinazioni obbligatorie, un impedimento all'interpretazione costituzionalmente conforme, non superato dalla sentenza n. 107 del 2012, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dello stesso art. 1, comma 1, nella parte in cui non prevedeva il diritto all'indennizzo per le menomazioni permanenti derivanti da vaccinazione (non obbligatoria) contro morbillo, parotite e rosolia. ( Precedente citato: sentenza n. 107 del 2012 ). Come più volte affermato dalla giurisprudenza costituzionale, quando il rimettente si prospetta la via dell'interpretazione conforme ma esclude che essa sia percorribile, la questione di legittimità costituzionale che ne deriva non può ritenersi inammissibile. Al contrario, laddove l'univoco tenore letterale della disposizione precluda un'interpretazione conforme, s'impone il sindacato di legittimità costituzionale. ( Precedenti citati: sentenze n. 83 del 2017 e n. 82 del 2017, n. 241 del 2016 e n. 219 del 2016 ).

    Art. 1 Indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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  7. 12 febbraio 2009 — 3 maggio 2012per 3 anni
  8. 5 dicembre 2002 — 12 febbraio 2009per 6 anni
  9. 19 ottobre 2000 — 5 dicembre 2002per 2 anni
  10. 4 novembre 1999 — 19 ottobre 2000per 12 mesi
  11. 5 marzo 1998 — 4 novembre 1999per un anno
  12. 28 luglio 1997 — 5 marzo 1998per 7 mesi
  13. 6 marzo 1992 — 28 luglio 1997testo originarioper 5 anni

urn:nir:stato:legge:1992-02-25;210~art1 · fonte su Normattiva