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Nel caso di aggravamento delle infermita' o delle lesioni, l'interessato puo' presentare domanda di revisione al Ministro della sanita' entro sei mesi dalla data di conoscenza dell'evento. Per il giudizio sull'aggravamento si osserva la procedura di cui agli articoli 3 e 4.
Testo in vigore dal 6 marzo 1992 al 23 ottobre 1996
