Indizione della seconda Conferenza nazionale dell'emigrazione
Art. 4 — Comitato ristretto
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Il comitato organizzatore nomina tra i suoi membri un comitato ristretto, presieduto dal presidente del comitato organizzatore stesso o da altro membro da lui delegato, e composta da:
- a)cinque rappresentanti del Parlamento;
- b)un rappresentante del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro;
- c)un rappresentante, o suo supplente, per ciascuno dei Ministeri degli affari esteri, del tesoro, del lavoro e della previdenza sociale;
- d)tre rappresentanti dei Comitati dell'emigrazione italiana, designati dai rappresentanti dei Comitati stessi in seno al comitato organizzatore;
- e)nove altri membri in rappresentanza di enti o categorie determinati dal comitato organizzatore, designati dai membri del comitato appartenenti ai rispettivi enti o categorie. Il comitato ristretto ha il compito di preparare il lavoro del comitato organizzatore e di vigilare sull'attuazione delle decisioni adottate. Il comitato ristretto, in conformita' delle direttive del comitato organizzatore, provvede inoltre a quanto necessario per assicurare l'ordinato e proficuo svolgimento dei lavori sul piano amministrativo. In particolare, esso precisa i criteri di utilizzazione del personale addetto al segretariato della Conferenza ed i relativi compensi; impartisce direttive per l'assunzione degli impegni di spesa da parte del segretariato generale e stabilisce i limiti e le materie nel cui ambito egli ha facolta' di assumere direttamente detti impegni; approva il rendiconto delle spese predisposto dal segretario generale della Conferenza. Le funzioni di segretario del comitato ristretto sono svolte dal segretario generale della Conferenza.
Testo in vigore dal 2 gennaio 1988 al 22 dicembre 2008
