[1]del comitato ristretto in casi particolari

[2]1. Il comitato ristretto del consiglio di amministrazione e' competente a modificare le seguenti disposizioni della presente convenzione:

  • a)i termini fissati dalla presente convenzione, da osservare nei confronti dell'Ufficio europeo dei brevetti;
  • b)le disposizioni del regolamento di esecuzione. 2. Il comitato ristretto e' competente, conformemente alla presente convenzione, ad adottare e modificare:
  • a)il regolamento finanziario;
  • b)il regolamento relativo alle tasse;
  • c)il proprio regolamento interno.

Testo vigente dal 7 giugno 1978

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