[1]del comitato ristretto in casi particolari
[2]1. Il comitato ristretto del consiglio di amministrazione e' competente a modificare le seguenti disposizioni della presente convenzione:
- a)i termini fissati dalla presente convenzione, da osservare nei confronti dell'Ufficio europeo dei brevetti;
- b)le disposizioni del regolamento di esecuzione. 2. Il comitato ristretto e' competente, conformemente alla presente convenzione, ad adottare e modificare:
- a)il regolamento finanziario;
- b)il regolamento relativo alle tasse;
- c)il proprio regolamento interno.
Testo vigente dal 7 giugno 1978
