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All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 10.000 milioni per l'anno 1991, in lire 10.000 milioni per l'anno 1992 e in lire 10.000 milioni annue a decorrere dal 1993, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1991, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento "Iniziative per la diffusione della cultura e della ricerca scientifica". Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Testo in vigore dal 8 aprile 1991 al 4 febbraio 2000

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urn:nir:stato:legge:1991-03-28;113~art2 · fonte su Normattiva