Alla copertura della spesa prevista dall'articolo 1 si fara' fronte con una corrispondente quota delle maggiori entrate che conseguiranno allo sviluppo dei servizi nei settori impositivi dallo stesso articolo considerati. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.
Testo vigente dal 16 maggio 1962
