Presso ciascun Ispettorato compartimentale delle imposte dirette e delle tasse e imposte indirette sugli affari e' Istituito un ufficio di propulsione e di coordinamento delle attivita' degli Uffici e degli organi che operano nei settori di rispettiva competenza. L'attivita' degli Uffici del registro sara' diretta agli accertamenti di ufficio dei trasferimenti della proprieta', dell'usufrutto e del godimento di beni, compresi quelli che si verificano per causa di morte, nonche' delle cessioni della proprieta' e del godimento di aziende industriali e commerciali. I suddetti uffici cureranno, inoltre, l'appuramento del campione unico ed in particolare l'accertamento delle cause di decadenza da benefici tributari previsti da leggi speciali. Gli Uffici distrettuali delle imposte dirette, oltre gli accertamenti d'ufficio verso soggetti che hanno omesso di presentare la dichiarazione dei redditi ed oltre la revisione delle dichiarazioni non utili, eseguiranno piani coordinati di ispezioni documentali nei confronti dei soggetti tassabili in base a bilancio. Inoltre, intensificheranno le revisioni delle dichiarazioni dei redditi presentate dagli altri soggetti.

Testo vigente dal 16 maggio 1962

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urn:nir:stato:legge:1962-04-21;229~art3 · fonte del testo