Alla copertura dell'onere di lire 10 milioni per l'anno finanziario 1965 si fara' fronte con corrispondente quota, delle maggiori entrate derivanti dalla legge 3 novembre 1964, n. 1190, concernente variazioni alle aliquote dell'imposta di ricchezza mobile. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Testo vigente dal 18 agosto 1965

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urn:nir:stato:legge:1965-07-26;977~art5 · fonte su Normattiva