Qualora non fosse possibile od opportuno utilizzare il personale insegnante di ruolo di cui al precedente articolo 7, il Ministero degli affari esteri ha la facolta' di assumere insegnanti incaricati o supplenti scelti tra coloro che siano in possesso del prescritto titolo di studio od abbiano comprovata esperienza specifica siano forniti, possibilmente, del requisito della cittadinanza italiana e abbiano conoscenza della lingua locale o almeno di una delle principali lingue straniere. Detto personale e' compreso nel contingente di cui all'articolo 2 della legge 6 ottobre 1962, n. 1546, e la determinazione del trattamento economico viene effettuata con le modalita' previste dall'articolo 11 della legge medesima.

Testo vigente dal 19 aprile 1971

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1971-03-03;153~art9 · fonte su Normattiva