Qualora non fosse possibile od opportuno utilizzare il personale insegnante di ruolo di cui al precedente articolo 7, il Ministero degli affari esteri ha la facolta' di assumere insegnanti incaricati o supplenti scelti tra coloro che siano in possesso del prescritto titolo di studio od abbiano comprovata esperienza specifica siano forniti, possibilmente, del requisito della cittadinanza italiana e abbiano conoscenza della lingua locale o almeno di una delle principali lingue straniere. Detto personale e' compreso nel contingente di cui all'articolo 2 della legge 6 ottobre 1962, n. 1546, e la determinazione del trattamento economico viene effettuata con le modalita' previste dall'articolo 11 della legge medesima.
Testo vigente dal 19 aprile 1971
