Normativa organica per i profughi

Art. 14 — Personale insegnante

Gli insegnanti incaricati con decreto del Ministro degli affari esteri ai sensi della legge 26 maggio 1975, n. 327, in servizio all'estero nelle scuole italiane di cui al testo unico delle norme legislative sulle scuole italiane all'estero approvato con regio decreto 12 febbraio 1940, n. 740, compresi i corsi, scuole e classi di cui alla legge 3 marzo 1971, n. 153, nonche' negli istituti italiani di cultura, ed ai quali sia riconosciuta la qualifica di profugo sono assunti a domanda in servizio non di ruolo nelle scuole ed istituti di istruzione di corrispondente grado funzionanti nel territorio nazionale, nelle forme stabilite dalle disposizioni in vigore per l'assunzione del personale docente non di ruolo delle medesime istituzioni scolastiche, per l'insegnamento per il quale sono in possesso del titolo di abilitazione e di studio prescritto. Essi sono assunti anche in soprannumero, qualora non vi sia vacanza o disponibilita' di posto o di cattedra. Il personale di cui al presente articolo e' assegnato possibilmente a scuole o istituti indicati nella domanda di assunzione.

Testo vigente dal 28 dicembre 1981

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urn:nir:stato:legge:1981-12-26;763~art14 · fonte su Normattiva