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A partire dalla campagna salifera dalla quale esplica effetto la presente legge, cessano di avere vigore le particolari norme e condizioni di lavoro attualmente in atto per la coltivazione dei fondi saliferi della salina di Cervia ad eccezione di quelle che riguardano l'assegnazione degli alloggi ai salinari. Alla condizione dei fondi saliferi non attribuiti a personale di ruolo e che si rendono successivamente vacanti sara' provveduto direttamente dalla salina mediante reclutamento di personale a termini dell'art. 2 della legge 31 marzo 1955, n. 265, col trattamento economico previsto dall'articolo stesso.

Testo in vigore dal 30 luglio 1957 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1957-07-14;602~art2 · fonte del testo