Per il personale inquadrato a ruolo in base alla presente legge ed iscritto al fondo pensioni con decorrenza giuridica 1 gennaio 1979, non si applica per il periodo compreso fra tale data e quella del 18 febbraio 1979, di entrata in vigore della legge 6 febbraio 1979, n. 42, la ritenuta straordinaria prevista dall'articolo 6 del regio decreto 22 aprile 1909, n. 229, modificato dall'articolo 12 del decreto-legge luogotenenziale 13 agosto 1917, n. 1393.

Testo vigente dal 8 maggio 1982

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urn:nir:stato:legge:1982-04-30;220~art13 · fonte su Normattiva