Al personale di cui all'articolo 1 assegnato alle amministrazioni dello Stato in attuazione dell'articolo 24-quinquies, commi terzo e quarto, del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, nonche' dell'ar ticolo 1-octies del decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1978, n. 641, si applicano, dalla data di decorrenza dell'inquadramento, le disposizioni sul trattamento di quiescenza dei dipendenti dello Stato. L'iscrizione al trattamento di quiescenza di cui al comma 1 non si effettua per i periodi anteriori alla data di entrata in vigore della presente legge, per i quali siano stati versati i contributi alle gestioni alle quali i dipendenti erano iscritti al momento dell'assegnazione, che abbiano dato luogo a pensione anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge. Per la ricongiunzione di tutti i servizi e periodi assicurativi connessi con il servizio prestato presso le diverse amministrazioni o enti di provenienza, con iscrizione a forme obbligatorie diverse da quelle indicate nel comma 1, che non abbiano dato luogo a pensione, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6 della legge 7 febbraio 1979, n. 29. Lo stesso articolo si applica anche per la ricongiunzione di tutti i servizi o periodi riconosciuti utili a carico di eventuali fondi integrativi di previdenza esistenti presso gli enti di provenienza, nonche' per il trasferimento alla gestione previdenziale di destinazione dei contributi versati nei fondi stessi. Al personale indicato nel presente articolo in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge e' data facolta' di optare per il mantenimeno della posizione assicurativa gia' costituita nell'ambito dell'assicurazione generale obbligatoria, delle forme sostitutive o esclusive dell'assicurazione stessa e degli eventuali fondi integrativi di previdenza gia' esistenti presso gli enti di provenienza. L'opzione di cui al comma 4 deve essere esercitata entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Testo vigente dal 14 novembre 1988

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urn:nir:stato:legge:1988-10-27;482~art4 · fonte su Normattiva