Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 27 giugno 1942 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →

Le indennita' o compensi di qualsiasi natura non considerati ai fini della determinazione dell'assegno ad personam, previsti dagli articoli 6 e 16 del R. decreto 1° luglio 1933-XI, n. 786, sono conservati soltanto a favore dei direttori didattici e degli insegnanti elementari in servizio di ruolo nelle scuole rurali gestite direttamente dai Comuni al 31 dicembre 1933-XII, che a tale data li godevano e limitatamente al periodo in cui rimangono in servizio nelle scuole stesse.

Testo in vigore dal 27 giugno 1942 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1942-06-01;675~art11 · fonte del testo