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Le indennita' o compensi di qualsiasi natura non considerati ai fini della determinazione dell'assegno ad personam, previsti dagli articoli 6 e 16 del R. decreto 1° luglio 1933-XI, n. 786, sono conservati soltanto a favore dei direttori didattici e degli insegnanti elementari in servizio di ruolo nelle scuole rurali gestite direttamente dai Comuni al 31 dicembre 1933-XII, che a tale data li godevano e limitatamente al periodo in cui rimangono in servizio nelle scuole stesse.
Testo in vigore dal 27 giugno 1942 al 16 dicembre 2009
