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[1]Per il servizio di pagamento delle spese che riguardano gli stipendi e le altre competenze spettanti al personale insegnante delle scuole elementari, il contributo al Monte pensioni, nonche' i concorsi e contributi ad enti che mantengono scuole parificate, rimangono in vigore le disposizioni contenute nell'art. 59 del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla istruzione elementare, approvato con R. decreto 5 febbraio 1928-VI, n. 577, e le disposizioni contenute nel regolamento sui servizi di ragioneria dei Regi provveditorati agli studi, approvato con R. decreto 23 giugno 1938-XVI, n. 1224.
[2]Finche' i provvedimenti riguardanti lo stato giuridico ed economico degli insegnanti elementari non saranno accentrati nel Ministero dell'educazione nazionale, il controllo della Corte dei conti continuera' ad essere esercitato sui rendiconti delle contabilita' speciali di cui al R. decreto 23 giugno 1938-XVI, n. 1224.
Testo in vigore dal 27 giugno 1942 al 16 dicembre 2009
