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[1]I maestri elementari di prima nomina sono iscritti nel grado iniziale con la qualifica di straordinari. Sono nominati ordinari dopo tre anni di effettivo servizio, in seguito al risultato favorevole di apposita ispezione continuando ad appartenere allo stesso grado iniziale finche' non consegnano la promozione al grado superiore nei limiti dei posti vacanti.
[2]Se il risultato dell'ispezione non e' favorevole, il provveditore, su richiesta dell'insegnante, puo' concedere un quarto anno di proroga, e qualora lo neghi, l'interessato ha facolta' di ricorrere al Ministro. L'anno di proroga non e' computato ai fini degli aumenti periodici di stipendio e delle promozioni.
Testo in vigore dal 27 giugno 1942 al 16 dicembre 2009
